-
dlgs 33/2013
Articolo 29 - Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
Il bilancio d'istituto
- Dettagli
- Categoria: Bilancio preventivo e consuntivo
- Pubblicato: Domenica, 16 Giugno 2013 09:17
- Visite: 3894